Sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione I, n. 59 del 31.01.2011 Con ricorso al Tribunale Civile di Roma, il cittadino iraniano S.S.M. impugnava la decisione della Commissione Territoriale per la Protezione internazionale di Roma di diniego del riconoscimento dell'invocata protezione internazionale, emessa in data 30 aprile 2010, con trasmissione, tuttavia, degli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi degli artt. 5, comma 6, e 19, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché dell'art. 28 del d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394.
Deduceva il ricorrente che in ragione della sua aspirazione, tradotta in concreti comportamenti di propaganda pubblica, all'esercizio di libertà democratiche (in particolare, quella di manifestazione del pensiero, anche in campo religioso), era stato oggetto di pesante opposizione dell'Autorità, espressione di indirizzi illiberali tuttora vigenti, anzi consolidati dalla maggiore sintonia tra Autorità religiosa ed il capo di Governo.
Come si evince dal resoconto della sua vicenda, infatti, il ricorrente ha lasciato intendere di contestare e di avere certamente contestato le conseguenze antidemocratiche legate al carattere confessionale dello Stato, intraprendendo un'azione di franco sostegno alla dissidenza, aderendo a riunioni, manifestazioni organizzate e costituendo società di servizi che, “sotto mentite spoglie”, rappresentavano l'occasione per discutere di temi culturali e politici, peraltro successivamente conosciute e scoperte dall'Autorità locale che lo obbligarono a cessare le predette attività.
Il delinearsi di questa condizione lo costrinse per lungo tempo a vivere in clandestinità, evitando di frequentare familiari e amici attivisti, per non esporli al pericolo, per poi decidere di fuggire dal suo Paese e dopo varie vicende raggiungere l'Italia, avvalendosi di conoscenze nell'ambito del Ministero degli Interni, dove aveva atteso a presentare l'istanza di protezione internazionale.
Il Tribunale di Roma accoglie il ricorso per i motivi che si vanno a dedurre.
Nella sentenza in rassegna, contrariamente all'assunto della Commissione Territoriale che ha ritenuto la sussistenza di sole ragioni per concedere un permesso per motivi umanitari, la narrazione del ricorrente compiuta in quella sede non sembra per nulla “vaga e poco circostanziata”.
Dal testo della sentenza si deduce, invece, che il Giudicante considera la narrazione del ricorrente nel complesso credibile , preliminarmente, sull'assunto che il ricorrente non avrebbe avuto alcuna ragione di esporre, con dovizia di particolari, una vicenda che non fosse realmente accaduta e neppure indispensabile a sostenere la sua domanda.
In secondo luogo, conformemente a quanto finora precisato, in applicazione delle regole e dei principi giurisprudenziali, il Giudicante ha statuito che la vicenda è da ritenersi provata in quanto considerati fondanti gli elementi di riscontro apportati a fondamento della propria richiesta.
In merito, sovviene quanto previsto dall a Convenzione di Ginevra ed il Protocollo di New York i quali esigono che, in materia di accertamento dei fatti rilevanti per la determinazione di detto status, si tenga conto dei principi e metodi indicati dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (A.C.N.U.R.) nei paragrafi 195-205 del Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato, e segnatamente del principio di cui al paragrafo 196, il quale prevede che “ pur spettando secondo un principio generale di diritto al richiedente la prova a sostegno delle sue dichiarazioni, l'accertamento e la valutazione di tutti i fatti rilevanti faranno carico congiuntamente al richiedente ed all'esaminatore, (…) se talune dichiarazioni non siano suscettibili di prova ma, in tali casi , se il racconto del richiedente appare credibile , a questi bisognerà beneficio del dubbio, a meno di valide ragioni in contrario ”.
Difatti, va osservato che nella materia in questione è previsto un onere probatorio attenuato, proprio perché vi è un oggettiva difficoltà, per chi si allontana dl Paese di origine, di fornire prova sulla persecuzione subita. Si tratta di un principio che ha trovato applicazione da parte della Suprema Corte, che con pronuncia delle Sezioni Unite, ha sottolineato come, in ragione delle modifiche operate dal legislatore, “ ne risulta delineata una forte valorizzazione dei poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione poi del Giudice, cui spetta il compito di cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche d'ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese d'origine ”(sent. Cass., S.U., n. 27310/2008; sent. Cass. S.U., n. 17567/2010; sent. Cass., n. 26056/2010).
Nel caso di specie, appunto, dalla sentenza in oggetto si desume come il Giudicante abbia accuratamente proceduto ad appurare i dati e le notizie emerse dall'interrogatorio con il ricorrente. Peraltro, sebbene siano state riscontrate discrasie e laconicità nelle dichiarazioni addotte, il Giudicante tuttavia si è reso conto della circostanza per cui, per esempio, nonostante l'assistenza degli interpreti, non tutti i fatti esposti sono stati restituiti con precisione in italiano; oppure la circostanza per cui il ricorrente non poteva certamente portare dei testimoni, avendo avuto contatto solo con connazionali in posizione analoga alla sua ovvero autori di condotte che certo non confermerebbero, o richiedere l'intervento di persone rimaste in Iran, così come i suoi familiari che avrebbero incontrato, verosimilmente, grandi difficoltà a trasferirsi in Italia laddove non hanno beni o sostegni di sorta.
Quindi, come è dato costatare da quanto sin ora precisato, l'approccio del Giudice alla disamina della questione prospettatagli è prettamente conforme alle previsioni di legge per le quali non bisogna procedere ad esaminare la domanda di protezione solo sotto l'ottica della credibilità soggettiva del richiedente, ma è di sua competenza adempiere al proprio dovere di ampia indagine, di completa acquisizione documentale e di complessiva valutazione anche della situazione reale del Paese .
Il ricorso è stato accolto, infine, perché sussistono i presupposti della richiesta di protezione internazionale, ovvero il fondato timore di subire atti di persecuzione , il fumus persecutionis , di varia natura ma riconducibili a quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. 251/2007, ove rientrasse, ancora una volta, in Iran. Infatti, in virtù della sua dichiarata posizione di oppositore nei confronti del potere esercitato nella Repubblica Islamica dell'Iran, il ricorrente ha dichiarato di essere stato detenuto, sottoposto a violenze psicologiche, spiato e ricercato, anche attraverso l'arresto di alcuni suoi familiari, e, quindi, un eventuale ritorno al suo Paese di origine lo esporrebbe a gravissime conseguenze, stante che non riuscirebbe a vivere senza riprendere l'esercizio della sua propaganda.
A titolo esemplificativo si rammenta che nella Convenzione delle Nazioni Unite sullo status dei rifugiati, il termine «rifugiato» si applica a colui che, « per fondato timore di persecuzioni per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese ».
Infatti, alla luce delle circostanze evidenziate dal ricorrente e stante che la narrazione resa è prettamente conforme alla situazione socio-politica del Paese esistente al momento della presentazione della domanda, il Giudicante ha ritenuto sussistente il fumus persecutionis a suo danno, attraverso l'accoglimento del ricorso proposto e il consequenziale riconoscimento dello status di rifugiato politico.
|