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RIFUGIATI POLITICI
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Richiedenti asilo e rifugiati Possono chiedere asilo nel nostro Paese i perseguitati per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un gruppo sociale e per le proprie opinioni politiche. I numeri dell'Asilo I RICHIEDENTI ASILO Sono persone che, trovandosi fuori dal Paese in cui hanno residenza abituale, non possono o non vogliono tornarvi per il timore di essere perseguitate per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche. Possono richiedere asilo nel nostro Paese presentando una domanda di riconoscimento dello "status di rifugiato".
Sono coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dello "status di rifugiato" in seguito all'accoglimento della loro domanda. PERSONE AMMISSIBILI ALLA PROTEZIONE SUSSIDIARIA In applicazione della normativa europea, il decreto legislativo 19 novembre 2007, n.251, ha previsto come status di protezione internazionale oltre lo status di rifugiato anche quello di protezione sussidiaria. Tale status è riconosciuto a colui che pur non possedendo i requisiti per ottenere lo status di rifugiato non possa essere rinviato nel Paese di origine o, per l’apolide, nel Paese di residenza, in quanto sussiste il fondato timore che possa subire un grave danno alla sua vita o alla sua incolumità. LA CONVENZIONE DI GINEVRA RELATIVA ALLO STATUS DEI RIFUGIATI (1951)
Adottata a Ginevra il 28
luglio del 1951, stabilisce le condizioni per essere considerato un
rifugiato, le forme di protezione legale, altri tipi di assistenza, i
diritti sociali che il rifugiato dovrebbe ricevere dagli Stati aderenti al
documento e gli obblighi di quest'ultimo nei confronti dei governi
ospitanti.
Le persone costrette a lasciare il proprio Paese a causa di disastri naturali, di calamità, di violenti rivolgimenti politici o di crisi belliche possono essere escluse dall'applicazione della Convenzione. In tali casi sono adottate misure di protezione straordinarie come per esempio la “protezione temporanea”, come è accaduto quando sono stati accolti nel nostro Paese i cittadini della ex Jugoslavia, della Somalia o dell'Albania. Riconoscimento dello status di rifugiato La domanda viene accolta quando gli atti di persecuzione denunciati costituiscono una minaccia alla vita o alla libertà della persona
Possono richiedere asilo
coloro che non possono o non vogliono tornare nel loro Paese perché
temono persecuzioni. atti di persecuzione (ai sensi dell’articolo 1A della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati) · atti sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali · quando la somma di diverse misure - tra cui violazioni dei diritti umani - ha un impatto sufficientemente grave sulla persona esempi di comportamenti persecutori · atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale · provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e\o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio · azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie · rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici e conseguente sanzione sproporzionata e discriminatoria · azioni giudiziarie o sanzioni penali come conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini o reati · atti specificamente diretti contro un sesso o contro l’infanzia · In caso di accoglimento della domanda · In caso di rigetto della domanda · Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati (1951) La Commissione nazionale per il diritto di asilo e le commissioni territoriali Organo centrale di coordinamento delle Commissioni territoriali che esaminano le richieste di riconoscimento dello "status di rifugiato" La Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo Ha compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni e di raccolta di dati statistici. Ha poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi. Le Commissioni Territoriali per il Riconoscimento DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE Esaminano in modo decentrato le istanze di riconoscimento dello "status di rifugiato". cenni storici
Il primo organismo in
Italia che si è occupato della procedura di eleggibilità e del
riconoscimento dello "status di rifugiato" è stata la Commissione paritetica
di eleggibilità (Cpe). La nuova normativa è stata completata con l’entrata in vigore del regolamento di attuazione (Dpr "Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 22 dicembre 2004) che disciplina le varie fasi della procedura, il funzionamento dei Centri di identificazione, le funzioni della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali. L’impianto organizzatorio tracciato dalla Legge Bossi-Fini per quanto concerne le procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato, è stato sostanzialmente confermato anche dal D. Lgs. n. 25 del 28 gennaio 2008, con il quale è stata data attuazione, nel nostro ordinamento, alla direttiva 2005/85/CE. Infatti, anche il predetto Decreto ha conservato le Commissioni Territoriali – ora denominate Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale e, con successivo D.M. in data 6 marzo 2008 istituite in numero di dieci – e la Commissione Nazionale con compiti essenzialmente di indirizzo e coordinamento e formazione dei componenti delle Commissioni Territoriali, nonché di esame per i casi di cessazione e revoca degli status concessi. Il nuovo assetto normativo in materia di asilo, si è poi completato con l’emanazione del D. Lgs n. 251 del 19 novembre 2007 che, in attuazione della direttiva 2004/83/CE in materia di definizione dei criteri per l’attribuzione della qualifica di rifugiato all’interno dei Paesi membri, ha introdotto nel nostro ordinamento la protezione internazionale, articolandola nelle due forme di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, entrambe attribuibili dalle Commissioni Territoriali a seguito di esame delle singole istanze di riconoscimento e, soprattutto, a seguito di un colloquio individuale con il richiedente asilo. La Commissione nazionale per il diritto di asilo
É un organo di indirizzo
e coordinamento delle sette Commissioni territoriali, con funzioni anche di
monitoraggio e documentazione sul fenomeno dell’asilo. Alta autorità
nazionale nella materia dell’asilo e del riconoscimento dello "status di
protezione internazionale", ha il compito di fissare criteri organizzativi e
di garantire uniformità di orientamento.
Con l'articolo 32, comma
1 quinquies della legge Bossi-Fini ha cessato di esistere la Commissione
centrale per il riconoscimento dello "stauts di rifugiato", unico organismo
fino ad allora competente sulle domande di riconoscimento dello status
presentate su tutto il territorio nazionale, ed è stata istituita la
"Commissione nazionale per il diritto di asilo". La Commissione Nazionale ha conservato inalterate le sue funzioni anche con l’introduzione nel nostro ordinamento dei decreti legislativi di recepimento delle direttive europee in materia di riconoscimento della qualifica di rifugiato e di procedure per il riconoscimento dello status stesso. Infatti, anche nel nuovo ordinamento, la Commissione Nazionale, in forza di quanto previsto dall’art. 5 del D. Lvo. n. 25 del 28 gennaio 2008, provvede · alla realizzazione e al continuo aggiornamento di un centro di documentazione sulla situazione socio-politica economica dei Paesi di origine dei richiedenti asilo · all’individuazione di linee guida per la valutazione delle domande di asilo · alla collaborazione, nelle materie di competenza, con altri organismi istituzionali nonché con gli analoghi organismi dei Paesi membri dell’Unione europea · all’organizzazione di periodici corsi di formazione e aggiornamento per i componenti delle Commissioni territoriali · alla costituzione e all’aggiornamento di una banca-dati informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio del fenomeno delle richieste di asilo nel nostro Paese · a fornire, ove necessario, informazioni al Presidente del Consiglio dei ministri per l’eventuale adozione del provvedimento di cui all’articolo 20, comma 1 del Testo unico sull’immigrazione e la condizione dello straniero in Italia, approvato con Dlgs. 286/98 La Commissione Nazionale, originariamente istitutita con D.P.C.M. in data 4 febbraio 2005, era stata affiancata da due Sezioni: la Sezione del Riesame e la Sezione Stralcio. La prima era stata creata per dare attuazione all’istituto del ‘riesame’ previsto dall’art. 16 del regolamento di attuazione della Bossi-Fini adottato con D.P.R. n. 303 del 2004. Poiché tale istituto non è stato rinnovato nel D.Lvo n. 25 del 2008 in materia di procedure, la Sezione del Riesame ha perso la propria ragion d’essere ed ha cessato la propria attività con l’entrata in vigore del predetto D. Lvo n. 25. La Sezione Stralcio, istituita ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 303/2004, aveva il compito di esaminare le istanze di riconoscimento pendenti davanti alla ex Commissione Centrale all’atto dell’entrata in vigore della riforma operata con la L. 289/2002 (Bossi-Fini) e relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 303/2004). La Sezione ha terminato di esaminare le istanze pendenti, ed attualmente continua a svolgere altri adempimenti inerenti agli status riconosciuti dalla ex Commissione Centrale. Il Progetto "Arif" É un sito internet contenente un servizio di informazione permanente sui paesi di origine dei richiedenti asilo a uso delle Commissioni territoriali. Si tratta della prima agenzia on line in lingua italiana su queste tematiche. Le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello "status di rifugiato"
Le Commissioni
esaminano le istanze di riconoscimento dello "status di rifugiato"
presentate nelle circoscrizioni territoriali.
Con la legge Bossi-Fini
(n. 189/2002) e il relativo regolamento di attuazione (dpr n. 303/2004) sono
state istituite sette Commissioni territoriali per il riconoscimento
dello "status di rifugiato": Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa,
Crotone e Trapani. La legge prevede che la Commissione territoriale provveda all’audizione del richiedente entro 30 giorni dalla trasmissione dell’istanza fatta dalla Questura e che la decisione venga poi adottata entro i successivi 3 giorni. Le dieci Commissioni Territoriali per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato · GORIZIA: competenza sulle somande presentate nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige; · MILANO: competenza sulle domande presentate nella regione Lombardia; · ROMA: competenza sulle domande presentate nelle regioni Lazio, Abruzzo, Sardegna, Toscana, Marche, Umbria; · FOGGIA: competenza sulle domande presentate nelle province di Foggia e Barletta-Andria-Trani; · SIRACUSA: competenza sulle domande presentate nelle province di Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Catania; · CROTONE: competenza sulle domande presentate nelle regioni Calabria e Basilicata; · TRAPANI: competenza sulle domande presentate nelle province di Agrigento, Trapani, Palermo, Messina, Enna; · BARI: competenza sulle domande presentate nelle province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto; · CASERTA: competenza sulle domande presentate nelle regioni Campania e Molise; · TORINO: competenza sulle domande presentate nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte,Liguria, Emilia Romagna. Tratta degli esseri umani Sfruttamento di esseri umani che, rapiti o adescati con l'inganno nei loro Paesi d'origine, vengono poi venduti come schiavi da organizzazioni criminali internazionali
Si fonda sulla
compravendita e consiste nello spostamento di una persona contro la sua
volontà dal luogo di origine a un altro, al fine di sfruttarne il lavoro o
il corpo. Una persona è considerata vittima di tratta se
- è sottoposta a una
situazione di violenza Un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale viene rilasciato dal questore alle vittime della tratta
a) su proposta dei
servizi sociali degli Enti locali o di enti del privato sociale iscritti in
un apposito registro e convenzionati con l'Ente locale Documentazione da presentare in questura · modulo compilato · 4 fototessera · fotocopia del passaporto · documentazione inerente il programma di assistenza e integrazione sociale per lo straniero · accettazione degli impegni connessi al programma da parte del responsabile della struttura di assistenza Tutela internazionale dei minori non accompagnati I sistemi di protezione per i bambini devono tener conto della Convenzione sui diritti del fanciullo e devono adottare provvedimenti per "il miglior interesse del minore"
Sono considerati “minori non accompagnati richiedenti asilo” (in base al Decreto Legislativo 7 aprile 2003 n. 85) · i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea o gli apolidi di età inferiore ai 18 anni che entrano nel territorio nazionale senza essere accompagnati da una persona adulta, finché una persona per essi responsabile non ne assuma effettivamente la custodia · i minori che sono stati abbandonati una volta entrati nel territorio nazionale La comunicazione della richiesta di asilo viene data al Tribunale dei minori competente per territorio per l'adozione dei relativi provvedimenti di competenza (Dlgs. 39/90). Ai bambini sono riconosciuti specifici diritti Tutte le disposizioni devono far riferimento all’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo: deve essere sempre perseguito “il miglior interesse del minore”. La "Direttiva sui minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo"
La Direttiva del 7
dicembre 2006, emanata dal Ministro dell’Interno Giuliano Amato, d'intesa
con il Ministro della Giustizia Clemente Mastella, rafforza la presa in
carico da parte delle istituzioni dei minori stranieri non accompagnati
richiedenti asilo. Tutela internazionale delle donne vittime di violenza Le donne vittime di violenza subiscono una forma di persecuzione che può ricadere all'interno della categoria di "rifugiato" La persecuzione relativa al genere è una forma distinta di persecuzione che può rientrare all’interno della definizione di rifugiato fornita dalla Convenzione di Ginevra per il riconoscimento dello "status di rifugiato" del 1951. L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha definito la violenza contro le donne “una forma di persecuzione legata al genere femminile e che si manifesta attraverso azioni violente di tipo fisico, psicologico o sessuale o in qualunque modo dirette a provocare sofferenza nella donna, includendo tra tali azioni anche le minacce, la coercizione e la privazione della libertà, sia nella sfera privata sia in quella pubblica”. Nel 1996 la normativa sulle garanzie supplementari del Consiglio dell’Unione europea ha stabilito che gli Stati membri devono prevedere, nelle procedure di richiesta di asilo da parte delle donne, la presenza di funzionari qualificati e interpreti di sesso femminile, soprattutto nei casi in cui, per gli eventi vissuti o l’origine culturale, le richiedenti incontrino difficoltà a esporre esaurientemente le loro motivazioni.
· violenza domestica · mutilazioni genitali femminili · aborto selettivo e infanticidio · violenze matrimoniali e spose bambine · violenza sessuale · tratta e prostituzione · violenza contro le donne nei conflitti armati · violenza contro le donne rifugiate 20 giugno: Giornata mondiale del rifugiato Riconosciuta a livello universale dal 2001 per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle sofferenze degli esuli e sostenere gli sforzi delle organizzazioni impegnate L'assemblea generale dell'Onu, con una risoluzione adottata all'unanimità, ha deciso di dedicare una giornata mondiale ai rifugiati, per riaffermare i valori sui quali sono basati gli accordi internazionali in materia di protezione dei rifugiati. La giornata, riconosciuta a livello universale, costituisce un sostegno agli sforzi che l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (Unhcr), le Ong e le altre organizzazioni impegnate nel settore compiono congiuntamente per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle sofferenze dei rifugiati. 20 giugno 2001: la Prima Giornata Mondiale del Rifugiato
É stato scelto il 20
giugno, come Giornata mondiale del rifugiato, perché coincidente con la data
in cui si celebra la Giornata africana del rifugiato. il Messaggio di Kofi Annan in occasione della prima Giornata Mondiale del Rifugiato
”Per la prima volta,
oggi, si celebra la Giornata mondiale del rifugiato, proclamata
dall'Assemblea generale delle Nazioni unite. Questa Giornata ci offre
l'opportunità di riconoscere lo straordinario coraggio e il contributo dei
rifugiati, quelli di oggi come quelli del passato, che continuano a
perseverare nonostante abbiano perso tutto, tranne la speranza.
hanno svolto un ruolo eccezionale per talento, esperienza o ricerca e sono diventati un elemento importante della società che li ha accolti fino a entrare nella storia del Paese. Albert Einstein era un rifugiato come, ad esempio, lo sono stati in un certo periodo della loro vita Victor Hugo, Giuseppe Garibaldi, Enrico Fermi o il Dalai Lama. |
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