RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI

 

Possono chiedere asilo nel nostro Paese i perseguitati per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un gruppo sociale e per le proprie opinioni politiche. I numeri dell'Asilo

I RICHIEDENTI ASILO

Sono persone che, trovandosi fuori dal Paese in cui hanno residenza abituale, non possono o non vogliono tornarvi per il timore di essere perseguitate per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche. Possono richiedere asilo nel nostro Paese presentando una domanda di riconoscimento dello "status di rifugiato".


I RIFUGIATI

Sono coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dello "status di rifugiato" in seguito all'accoglimento della loro domanda.

PERSONE AMMISSIBILI ALLA PROTEZIONE SUSSIDIARIA

In applicazione della normativa europea, il decreto legislativo 19 novembre 2007, n.251, ha previsto come status di protezione internazionale oltre lo status di rifugiato anche quello di protezione sussidiaria. Tale status è riconosciuto a colui che pur non possedendo i requisiti per ottenere lo status di rifugiato non possa essere rinviato nel Paese di origine o, per l'apolide, nel Paese di residenza, in quanto sussiste il fondato timore che possa subire un grave danno alla sua vita o alla sua incolumità.

LA CONVENZIONE DI GINEVRA RELATIVA ALLO STATUS DEI RIFUGIATI (1951)

Adottata a Ginevra il 28 luglio del 1951, stabilisce le condizioni per essere considerato un rifugiato, le forme di protezione legale, altri tipi di assistenza, i diritti sociali che il rifugiato dovrebbe ricevere dagli Stati aderenti al documento e gli obblighi di quest'ultimo nei confronti dei governi ospitanti.
La Convenzione, resa esecutiva in Italia con la legge del 24 luglio 1954 n. 722, definisce “rifugiato” colui "che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra" (Articolo 1 A).
A integrazione della Convenzione è intervenuto il Protocollo di New York nel 1967 che ha rimosso le limitazioni temporali e geografiche fissate nel testo originario della Convenzione.
L'ambito di applicazione della Convenzione è limitato ai casi di persecuzione individuale. 


ESCLUSIONI DALL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Le persone costrette a lasciare il proprio Paese a causa di disastri naturali, di calamità, di violenti rivolgimenti politici o di crisi belliche possono essere escluse dall'applicazione della Convenzione. In tali casi sono adottate misure di protezione straordinarie come per esempio la “protezione temporanea”, come è accaduto quando sono stati accolti nel nostro Paese i cittadini della ex Jugoslavia, della Somalia o dell'Albania.

Riconoscimento dello status di rifugiato

La domanda viene accolta quando gli atti di persecuzione denunciati costituiscono una minaccia alla vita o alla libertà della persona

Possono richiedere asilo coloro che non possono o non vogliono tornare nel loro Paese perché temono persecuzioni.
Per richiedere il riconoscimento dello "status di rifugiato" è necessario presentare una domanda motivata e, nei limiti del possibile documentata, con l'indicazione delle persecuzioni subite e delle possibili ritorsioni in caso di rientro nel proprio Paese.

Il termine “persecuzione” non è definito nella convenzione di Ginevra. Il manuale dell'Unchr del 1992 chiarisce che “dall'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 si può dedurre che costituisce persecuzione ogni minaccia alla vita o alla libertà”.

atti di persecuzione (ai sensi dell'articolo 1A della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati)

·             atti sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

·             quando la somma di diverse misure - tra cui violazioni dei diritti umani - ha un impatto sufficientemente grave sulla persona

esempi di comportamenti persecutori

·             atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale

·             provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e\o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio

·             azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie

·             rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici e conseguente sanzione sproporzionata e discriminatoria

·             azioni giudiziarie o sanzioni penali come conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini o reati

·             atti specificamente diretti contro un sesso o contro l'infanzia

·                     Come richiedere lo "status di rifugiato"

·                         In caso di accoglimento della domanda

·                         In caso di rigetto della domanda

·                         Motivi che possono generare atti persecutori

·                         Guide per i richiedenti la protezione internazionale

·                         Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati (1951)

La Commissione nazionale per il diritto di asilo e le commissioni territoriali

Organo centrale di coordinamento delle Commissioni territoriali che esaminano le richieste di riconoscimento dello "status di rifugiato"

La Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo

Ha compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni e di raccolta di dati statistici. Ha poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi.

Le Commissioni Territoriali per il Riconoscimento DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Esaminano in modo decentrato le istanze di riconoscimento dello "status di rifugiato".

cenni storici

Il primo organismo in Italia che si è occupato della procedura di eleggibilità e del riconoscimento dello "status di rifugiato" è stata la Commissione paritetica di eleggibilità (Cpe).
Questo organismo è stato istituito, con uno scambio di note tra il Governo italiano e l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, il 22 luglio 1952 e ufficialmente sancito con un decreto interministeriale del 24 novembre 1953.

In seguito, la Legge Martelli (Dl. 416/89, convertito con modificazioni nella legge 39/90 sulle “Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato”), ha fatto cessare nell'ordinamento interno gli effetti della dichiarazione della limitazione geografica disponendo inoltre che il Governo, entro 60 giorni, procedesse al riordino degli organi e delle procedure per l'esame delle richieste di riconoscimento dello "status di rifugiato".

La Bossi-Fini (legge 189/2002 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”, al capo II “Disposizioni in materia di asilo”) ha apportato sostanziali modifiche alla precedente normativa.
La Commissione centrale per il riconoscimento dello "status di rifugiato" è stata inoltre trasformata in "Commissione nazionale per il diritto di asilo" e, con un decentramento dell'esame delle richieste di asilo, ha  istituito le Commissioni territoriali.

La nuova normativa è stata completata con l'entrata in vigore del regolamento di attuazione (Dpr "Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 22 dicembre 2004) che disciplina le varie fasi della procedura, il funzionamento dei Centri di identificazione, le funzioni della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali.

L'impianto organizzatorio tracciato dalla Legge Bossi-Fini per quanto concerne le procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato, è stato sostanzialmente confermato anche dal D. Lgs. n. 25 del 28 gennaio 2008, con il quale è stata data attuazione, nel nostro ordinamento, alla direttiva 2005/85/CE.  Infatti, anche il predetto Decreto ha conservato le Commissioni Territoriali – ora denominate Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale e, con successivo D.M. in data 6 marzo 2008 istituite in numero di dieci – e la Commissione Nazionale con compiti essenzialmente di indirizzo e coordinamento e formazione dei componenti delle Commissioni Territoriali, nonché di esame per i casi di cessazione e revoca degli status concessi.

 Il nuovo assetto normativo in materia di asilo, si è poi completato con l'emanazione del D. Lgs n. 251 del 19 novembre 2007 che, in attuazione della direttiva 2004/83/CE in materia di definizione dei criteri per l'attribuzione della qualifica di rifugiato all'interno dei Paesi membri, ha introdotto nel nostro ordinamento la protezione internazionale, articolandola nelle due forme di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, entrambe attribuibili dalle Commissioni Territoriali a seguito di esame delle singole istanze di riconoscimento e, soprattutto, a seguito di un colloquio individuale con il richiedente asilo.

La Commissione nazionale per il diritto di asilo

É un organo di indirizzo e coordinamento delle sette Commissioni territoriali, con funzioni anche di monitoraggio e documentazione sul fenomeno dell'asilo. Alta autorità nazionale nella materia dell'asilo e del riconoscimento dello "status di protezione internazionale", ha il compito di fissare criteri organizzativi e di garantire uniformità di orientamento.
Ha poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi. (articolo 32 legge n. 189/02).

Con l'articolo 32, comma 1 quinquies della legge Bossi-Fini ha cessato di esistere la Commissione centrale per il riconoscimento dello "stauts di rifugiato", unico organismo fino ad allora competente sulle domande di riconoscimento dello status presentate su tutto il territorio nazionale, ed è stata istituita la "Commissione nazionale per il diritto di asilo".
Il nuovo organismo è stato concepito con compiti essenzialmente di indirizzo e di coordinamento nei confronti delle sette Commissioni territoriali per il riconoscimento dello "status di rifugiato", poi divenute Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, una volta entrato in vigore il D. Lvo n. 28 del 28 gennaio 2008 con il quale è stata recepita la direttiva 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato. Questi organismi, comunque, hanno continuato ad essere, anche nel nuovo ordinamento,  gli organi cui è demandato potere di decidere in ordine alle istanze di riconoscimento dello status di rifugiato nella circoscrizione territoriale di competenza.

La Commissione Nazionale ha conservato inalterate le sue funzioni anche con l'introduzione nel nostro ordinamento dei decreti legislativi di recepimento delle direttive europee in materia di riconoscimento della qualifica di rifugiato e di procedure per il riconoscimento dello status stesso.

Infatti, anche nel nuovo ordinamento, la Commissione Nazionale, in forza di quanto previsto dall'art. 5 del D. Lvo. n.  25 del 28 gennaio 2008, provvede

·             alla realizzazione e al continuo aggiornamento di un centro di documentazione sulla situazione socio-politica economica dei Paesi di origine dei richiedenti asilo

·             all'individuazione di linee guida per la valutazione delle domande di asilo

·             alla collaborazione, nelle materie di competenza, con altri organismi istituzionali nonché con gli analoghi organismi dei Paesi membri dell'Unione europea

·             all'organizzazione di periodici corsi di formazione e aggiornamento per i componenti delle Commissioni territoriali

·             alla costituzione e all'aggiornamento di una banca-dati informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio del fenomeno delle richieste di asilo nel nostro Paese

·             a fornire, ove necessario, informazioni al Presidente del Consiglio dei ministri per l'eventuale adozione del provvedimento di cui all'articolo 20, comma 1 del Testo unico sull'immigrazione e la condizione dello straniero in Italia, approvato con Dlgs. 286/98

La Commissione Nazionale, originariamente istitutita con D.P.C.M. in data 4 febbraio 2005, era stata affiancata da due Sezioni: la Sezione del Riesame e la Sezione Stralcio. La prima era stata creata per dare attuazione all'istituto del ‘riesame' previsto dall'art. 16 del regolamento di attuazione della Bossi-Fini adottato con D.P.R. n. 303 del 2004. Poiché tale istituto non è stato rinnovato nel D.Lvo n. 25 del 2008 in materia di procedure, la Sezione del Riesame ha perso la propria ragion d'essere ed ha cessato la propria attività con l'entrata in vigore del predetto D. Lvo n. 25.

La Sezione Stralcio, istituita ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 303/2004, aveva il compito di esaminare le istanze di riconoscimento pendenti davanti alla ex Commissione Centrale all'atto dell'entrata in vigore della riforma operata con la L. 289/2002 (Bossi-Fini) e relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 303/2004). La Sezione ha terminato di esaminare le istanze pendenti, ed attualmente continua a svolgere altri adempimenti inerenti agli status riconosciuti dalla ex Commissione Centrale.

Il Progetto "Arif"

É un sito internet contenente un servizio di informazione permanente sui paesi di origine dei richiedenti asilo a uso delle Commissioni territoriali. Si tratta della prima agenzia on line in lingua italiana su queste tematiche.

Le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello "status di rifugiato"

Le Commissioni esaminano le istanze di riconoscimento dello "status di rifugiato" presentate nelle circoscrizioni territoriali.

In precedenza, la Commissione unica competente a livello nazionale non consentiva un adempimento veloce delle procedure: tra la presentazione dell'istanza e l'effettiva decisione passava troppo tempo.

Con la legge Bossi-Fini (n. 189/2002) e il relativo regolamento di attuazione (dpr n. 303/2004) sono state istituite sette Commissioni territoriali per il riconoscimento dello "status di rifugiato": Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone e Trapani.

Con decreto legislativo (n. 25 del 28 gennaio 2008) e con il relativo decreto ministeriale di attuazione del 6 marzo 2008 sono state individuate, complessivamente, 10 commissioni territoriali con tre sedi in aggiunta a quelle già presenti: Torino, Bari e Caserta.

La legge prevede che la Commissione territoriale provveda all'audizione del richiedente entro 30 giorni dalla trasmissione dell'istanza fatta dalla Questura e che la decisione venga poi adottata entro i successivi 3 giorni. 

Le dieci Commissioni Territoriali per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato

·             GORIZIA: competenza sulle somande presentate nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige;

·             MILANO: competenza sulle domande presentate nella regione Lombardia;

·             ROMA: competenza sulle domande presentate nelle regioni Lazio, Abruzzo, Sardegna, Toscana, Marche, Umbria;

·             FOGGIA: competenza sulle domande presentate nelle province di Foggia e Barletta-Andria-Trani;

·             SIRACUSA: competenza sulle domande presentate nelle province di Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Catania;

·             CROTONE: competenza sulle domande presentate nelle regioni Calabria e Basilicata;

·             TRAPANI: competenza sulle domande presentate nelle province di Agrigento, Trapani, Palermo, Messina, Enna;

·             BARI: competenza sulle domande presentate nelle province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto;

·             CASERTA: competenza sulle domande presentate nelle regioni Campania e Molise;

·             TORINO: competenza sulle domande presentate nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte,Liguria, Emilia Romagna. 

Tratta degli esseri umani

Sfruttamento di esseri umani che, rapiti o adescati con l'inganno nei loro Paesi d'origine, vengono poi venduti come schiavi da organizzazioni criminali internazionali

Si fonda sulla compravendita e consiste nello spostamento di una persona contro la sua volontà dal luogo di origine a un altro, al fine di sfruttarne il lavoro o il corpo.

Molte delle vittime della tratta sono state rapite da bande internazionali, altre sono state vendute dalle proprie famiglie o adescate con false promesse di lavoro.

Il fenomeno è legato alla malavita organizzata su larga scala che ricava enormi profitti dallo sfruttamento di esseri umani ed è spesso coinvolta in altre attività criminali, quali traffico di droga e di armi.

Le donne e i bambini sono i soggetti più esposti a questa forma contemporanea di schiavitù, basata specialmente sullo sfruttamento sessuale. In genere le vittime sono private di ogni diritto fondamentale, non dispongono di uno status giuridico e sono ridotte, attraverso minacce e maltrattamenti, a una condizione di estrema dipendenza dai loro aguzzini.

Una persona è considerata vittima di tratta se

- è sottoposta a una situazione di violenza
- corre un pericolo grave e attuale per i tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'organizzazione criminale
- corre lo stesso pericolo per le dichiarazioni rese dalla vittima nel corso delle indagini preliminari o del procedimento penale.

Un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale viene rilasciato dal questore alle vittime della tratta

a) su proposta dei servizi sociali degli Enti locali o di enti del privato sociale iscritti in un apposito registro e convenzionati con l'Ente locale
b) su proposta del procuratore della Repubblica nel caso in cui sia iniziato un procedimento penale in relazione a fatti di violenza o di grave sfruttamento
c) di propria iniziativa
Il permesso:
- ha una validità di sei mesi rinnovabile per un anno o per un periodo maggiore richiesto per motivi di giustizia
- permette l'accesso al servizio sanitario, l'iscrizione alle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o di studio
- alla scadenza può essere trasformato in permesso di soggiorno per lavoro o studio qualora lo straniero svolga attività lavorativa o sia iscritto a un corso di studi

Documentazione da presentare in questura

·             modulo compilato

·             4 fototessera

·             fotocopia del passaporto

·             documentazione inerente il programma di assistenza e integrazione sociale per lo straniero

·             accettazione degli impegni connessi al programma da parte del responsabile della struttura di assistenza

Tutela internazionale dei minori non accompagnati

I sistemi di protezione per i bambini devono tener conto della Convenzione sui diritti del fanciullo e devono adottare provvedimenti per "il miglior interesse del minore"


Alcune prassi costituiscono gravi violazioni di diritti specifici dei bambini come, ad esempio, il reclutamento di bambini-soldato, lo sfruttamento e la sottomissione al lavoro forzato, il traffico per la prostituzione e l'abuso sessuale, le pratiche di mutilazione genitale femminile.

Sono considerati “minori non accompagnati richiedenti asilo” (in base al Decreto Legislativo 7 aprile 2003 n. 85)

·             i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea o gli apolidi di età inferiore ai 18 anni che entrano nel territorio nazionale senza essere accompagnati da una persona adulta, finché una persona per essi responsabile non ne assuma effettivamente la custodia

·             i minori che sono stati abbandonati una volta entrati nel territorio nazionale

La comunicazione della richiesta di asilo viene data al Tribunale dei minori competente per territorio per l'adozione dei relativi provvedimenti di competenza (Dlgs. 39/90).

Ai bambini sono riconosciuti specifici diritti

Tutte le disposizioni devono far riferimento all'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo: deve essere sempre perseguito “il miglior interesse del minore”.

La "Direttiva sui minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo"

La Direttiva del 7 dicembre 2006, emanata dal Ministro dell'Interno Giuliano Amato, d'intesa con il Ministro della Giustizia Clemente Mastella, rafforza la presa in carico da parte delle istituzioni dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo.
L'articolo 1 stabilisce che all'arrivo siano subito date al minore tutte le informazioni necessarie sui suoi diritti e le opportunità legali esistenti. Dopo la presa in carico del giudice tutelare, il minore viene immediatamente affidato al Sistema nazionale di protezione per richiedenti asilo e non a una struttura qualsiasi, impedendo che possa finire nella rete dello sfruttamento o che rimanga senza alcuna tutela giuridica. Il Sistema di protezione, infatti, ha una quota di posti che ogni anno vengono destinati alle categorie vulnerabili e ha competenza e formazione per seguire il minore aiutandolo a inserirsi in un contesto culturale nuovo.

Tutela internazionale delle donne vittime di violenza

Le donne vittime di violenza subiscono una forma di persecuzione che può ricadere all'interno della categoria di "rifugiato"

La persecuzione relativa al genere è una forma distinta di persecuzione che può rientrare all'interno della definizione di rifugiato fornita dalla Convenzione di Ginevra per il riconoscimento dello "status di rifugiato" del 1951.

L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha definito la violenza contro le donne

“una forma di persecuzione legata al genere femminile e che si manifesta attraverso azioni violente di tipo fisico, psicologico o sessuale o in qualunque modo dirette a provocare sofferenza nella donna, includendo tra tali azioni anche le minacce, la coercizione e la privazione della libertà, sia nella sfera privata sia in quella pubblica”.

Nel 1996 la normativa sulle garanzie supplementari del Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che gli Stati membri devono prevedere, nelle procedure di richiesta di asilo da parte delle donne, la presenza di funzionari qualificati e interpreti di sesso femminile, soprattutto nei casi in cui, per gli eventi vissuti o l'origine culturale, le richiedenti incontrino difficoltà a esporre esaurientemente le loro motivazioni.


Sono individuabili vari tipi di violenza

·             violenza domestica

·             mutilazioni genitali femminili

·             aborto selettivo e infanticidio

·             violenze matrimoniali e spose bambine

·             violenza sessuale

·             tratta e prostituzione

·             violenza contro le donne nei conflitti armati

·             violenza contro le donne rifugiate

 20 giugno: Giornata mondiale del rifugiato

Riconosciuta a livello universale dal 2001 per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle sofferenze degli esuli e sostenere gli sforzi delle organizzazioni impegnate

L'assemblea generale dell'Onu, con una risoluzione adottata all'unanimità, ha deciso di dedicare una giornata mondiale ai rifugiati, per riaffermare i valori sui quali sono basati gli accordi internazionali in materia di protezione dei rifugiati. La giornata, riconosciuta a livello universale, costituisce un sostegno agli sforzi che l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (Unhcr), le Ong e le altre organizzazioni impegnate nel settore compiono congiuntamente per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle sofferenze dei rifugiati.

20 giugno 2001: la Prima Giornata Mondiale del Rifugiato

É stato scelto il 20 giugno, come Giornata mondiale del rifugiato, perché coincidente con la data in cui si celebra la Giornata africana del rifugiato.
Il tema di questa giornata memorabile è il rispetto, rispetto per gli stessi rifugiati e per i diritti contemplati nella convenzione del 1951 relativa allo "status di rifugiato". L'anno 2001 segna, infatti, la ricorrenza del 50° anniversario della Convenzione che contiene i principi fondamentali sulla protezione dei rifugiati e i diritti dei popoli costretti a esodi forzati di massa.

il Messaggio di Kofi Annan in occasione  della prima Giornata Mondiale del Rifugiato

”Per la prima volta, oggi, si celebra la Giornata mondiale del rifugiato, proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite. Questa Giornata ci offre l'opportunità di riconoscere lo straordinario coraggio e il contributo dei rifugiati, quelli di oggi come quelli del passato, che continuano a perseverare nonostante abbiano perso tutto, tranne la speranza.
I rifugiati sono i grandi sopravvissuti dei nostri tempi. Molti di loro superano grandi avversità durante gli anni di esilio, per poi, finalmente, ritornare a casa e devono crearsi una nuova vita in terre straniere. Tutti loro meritano il nostro incoraggiamento, sostegno e rispetto.
Purtroppo, in un'epoca di prosperità senza precedenti per alcuni, i rifugiati sono consapevoli che la soglia dell'accoglienza si sta restringendo. Le nazioni che una volta aprivano le porti ai rifugiati, ora la chiudono; mentre i Paesi poveri, che non potrebbero permetterselo, si fanno carico di un sempre più grande fardello. Abbiamo il dovere morale di assistere i rifugiati. L'esperienza ci dimostra inoltre che, dal punto di vista economico e culturale, essi creano più ricchezza di quanta ne consumino. Molti rifugiati sono persone di notevole creatività, che portano con sé una grande reputazione o la conquistano nei Paesi di adozione. Quasi tutti hanno delle preziose capacità e sono desiderosi di mantenere se stessi e le proprie famiglie con un duro lavoro.
Quest'anno si celebra il 50° anniversario della Convenzione sui rifugiati del 1951, la quale rappresenta la pietra miliare per la tutela dei rifugiati. La Giornata mondiale dei rifugiati ci offre un'opportunità di riaffermare i principi basilari della Convenzione, incluso il divieto di espellere o di rimandare indietro i rifugiati in territori dove le loro vite e libertà sarebbero minacciate a causa della razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un particolare gruppo sociale. L'adesione a questo impegno sta salvando innumerevoli vite umane.
L'Ufficio dell'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, con sede a Ginevra, si occupa di più di 20 milioni di rifugiati e di altre persone bisognose nel mondo. Oggi è la loro giornata ma è anche la nostra opportunità per aiutarli a costruire un futuro migliore“.


Alcuni rifugiati celebri

hanno svolto un ruolo eccezionale per talento, esperienza o ricerca e sono diventati un elemento importante della società che li ha accolti fino a entrare nella storia del Paese. Albert Einstein era un rifugiato come, ad esempio, lo sono stati in un certo periodo della loro vita Victor Hugo, Giuseppe Garibaldi, Enrico Fermi o il Dalai Lama.