|
|
Forum delle Comunità Straniere in Italia Associazione di volontariato, onlus
TUTELA, ASSISTENZA E CONSULENZA PER GLI STRANIERI IMMIGRATI |
| Home | Forum | Associazioni | Servizi | Modulistica | Attività | Rifugiati | Archivio | Legislazione | Contatto |
| Sportello informativo | |||
|
Permessi in Questura |
|
La Convenzione tra il Ministero dell’Interno e Poste Italiane stabilisce che vengano accettate presso le Questure le istanze necessarie al rilascio di 9 tipologie di soggiorno:
- Cure mediche - Gara sportiva - Vacanze lavoro - Motivi umanitari - Asilo politico (richiesta-rilascio) - Minore età - Giustizia - richiesta Status di apolide (rilascio) - Integrazione minore
Novità per i permessi inferiori a 3 mesi Dal 2 giugno 2007 gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per un periodo inferiore a 3 mesi per visite, affari, turismo e studio non devono chiedere il permesso di soggiorno. È la novità contenuta nella legge n. 68 del 28 maggio 2007, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 1° giugno 2007, n. 126. Secondo le nuove disposizioni gli stranieri in questo caso devono semplicemente dichiarare la loro presenza sul territorio nazionale con le modalità fissate dal decreto del ministro dell’Interno del 26 luglio 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2007, n. 181). L’adempimento dell’obbligo è attestato mediante l’apposizione, da parte della polizia di frontiera, dell’impronta del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio, se lo straniero proviene da Paesi che non applicano l’Accordo di Schengen. Invece, se lo straniero proviene da Paesi che applicano l’Accordo Schengen, la dichiarazione di presenza può essere resa direttamente in Questura, compilando entro 8 giorni dall’ingresso l’apposito modulo. Se alloggiato in una struttura alberghiera/ricettiva tale obbligo è attestato dal rilascio allo straniero di copia della dichiarazione prevista, per legge, in tale ipotesi. L'importante è che la permanenza sul territorio italiano non superi i 3 mesi o il minor termine previsto dal visto di ingresso, ove richiesto, e che siano rispettate le condizioni di ingresso
L'ingresso e il soggiorno in Italia per periodi superiori a 3 mesi Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia devono richiedere il permesso di soggiorno. Chi arriva in Italia per la prima volta ha 8 giorni di tempo per chiedere il permesso di soggiorno. Chi è già in Italia e ha il permesso di soggiorno in scadenza, deve chiederne il rinnovo entro i termini sotto indicati e comunque non oltre 60 giorni dalla scadenza. Per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno è necessario avere:
Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto almeno:
La scadenza del permesso di soggiorno è la stessa del visto d’ingresso:
Cittadini dell’Unione Europea
Se sei cittadino dell’Unione Europea non devi più richiedere la carta di soggiorno. Se desideri soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi dovrai rivolgerti all’Ufficio anagrafe del Comune in cui sei domiciliato e richiedere l’iscrizione anagrafica e il rilascio della relativa attestazione.
Familiari di cittadini dell’Unione Europea
Se sei familiare straniero di un cittadino italiano o di un cittadino dell’Unione Europea e hai fatto regolare ingresso in Italia, puoi richiedere direttamente alla Questura, o tramite ufficio postale, la carta di soggiorno per familiare di cittadino UE. In tal caso dovrai compilare il modulo di domanda e allegare:
I familiari stranieri di cittadino dell’Unione che possono chiedere tale carta di soggiorno sono: · il coniuge; · i discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico e quelli del coniuge; · gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge. |
Rinnovo del permesso di soggiorno
|
|
|
copyright © Forum delle Comunità Straniere in Italia @ forum@forumcomunitastraniere.it |