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L'ingresso
in Italia è concesso ai
cittadini extracomunitari e agli apolidi muniti di passaporto valido (o
altro documento equivalente) con visto d'ingresso e di determinati
requisiti.
I cittadini extracomunitari autorizzati ad entrare in Italia per motivi di
protezione temporanea (vittime di guerra, calamità naturali ed altro),
anche se privi di visto d'ingresso. In tal caso è necessario un apposito
provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri.
I cittadini dell'Unione europea senza bisogno del visto d'ingresso.
L'INGRESSO IN ITALIA:
Gli stranieri in ingresso sono sottoposti ai controlli di frontiera,
doganali, valutari e sanitari.
In caso di atterraggio o attracco, a causa di forza maggiore, in luoghi
dove non esistono i controlli di frontiera, il comandante del porto o il
direttore dell'aeroporto, previa comunicazione al Questore o ai comandi di
polizia e agli uffici sanitari marittimi o aerei, possono autorizzare lo
sbarco.
CHI RILASCIA IL VISTO:
Le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello stato di origine
e di residenza dello straniero.
Le rappresentanze diplomatiche o consolari di altri stati aderenti
all'Accordo di Schengen per un soggiorno non superiore a 3 mesi.
Gli uffici di polizia di frontiera italiana, in casi di assoluta necessità,
per la durata massima di 5 giorni per il transito e 10 giorni per il
soggiorno.
Con il rilascio del visto sono comunicati per iscritto agli stranieri i
diritti e i doveri relativi all'ingresso e al soggiorno in Italia.
Nel caso di ingresso (per un periodo non superiore a 90 giorni) per motivi
di turismo, affari, gara sportiva, invito, il visto non deve essere
richiesto dai cittadini appartenenti ai seguenti Paesi:
(per maggiori dettagli si consiglia di visitare il sito
del Ministero degli Affari Esteri)
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Andorra
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Malesia
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Argentina
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Malta
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Australia
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Messico
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Bolivia
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Monaco
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Brasile
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Nicaragua
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Brunei
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Nuova Zelanda
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Panama
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Canada
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Paraguay
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Cile
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Corea del Sud
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Costa Rica
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San Marino
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Croazia
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Santa Sede
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El Salvator
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Singapore
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Giappone
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Guatemala
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Stati Uniti
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Honduras
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Svizzera
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Israele
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Uruguay
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Venezuela
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REGIONI
AMMINISTRATIVE SPECIALI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE:
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RAS di Hong Kong (1)
• RAS di Macao (2)
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(1)
Esenzione dall'obbligo del visto, si applica eslusivamente al
titolare del passaporto "Hong Kong Special Administractive
Regione"
(2)
Esenzione dall'obbligo del visto, si applica esclusivamente al
titolare del passaporto "Regione Administrativa Especial de
Macao"
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Ingresso in
Italia
Prima
assunzione
Rinnovo del permesso di soggiorno
Permessi in Questura
Il
permesso di soggiorno CE
Richiesta di asilo
Ricongiungimento familiare
Minori stranieri
Stranieri e
anagrafe
Stranieri e
scuola
Assistenza
sanitaria
Cittadinanza
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