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L'ingresso
in Italia è concesso ai
cittadini extracomunitari e agli apolidi muniti di passaporto valido (o
altro documento equivalente) con visto d'ingresso e di determinati
requisiti.
I cittadini extracomunitari autorizzati ad entrare in Italia per motivi di
protezione temporanea (vittime di guerra, calamità naturali ed altro),
anche se privi di visto d'ingresso. In tal caso è necessario un apposito
provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri.
I cittadini dell'Unione europea senza bisogno del visto d'ingresso.
L'INGRESSO IN ITALIA:
Gli stranieri in ingresso sono sottoposti ai controlli di frontiera,
doganali, valutari e sanitari.
In caso di atterraggio o attracco, a causa di forza maggiore, in luoghi
dove non esistono i controlli di frontiera, il comandante del porto o il
direttore dell'aeroporto, previa comunicazione al Questore o ai comandi di
polizia e agli uffici sanitari marittimi o aerei, possono autorizzare lo
sbarco.
CHI RILASCIA IL VISTO:
Le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello stato di origine
e di residenza dello straniero.
Le rappresentanze diplomatiche o consolari di altri stati aderenti
all'Accordo di Schengen per un soggiorno non superiore a 3 mesi.
Gli uffici di polizia di frontiera italiana, in casi di assoluta necessità,
per la durata massima di 5 giorni per il transito e 10 giorni per il
soggiorno.
Con il rilascio del visto sono comunicati per iscritto agli stranieri i
diritti e i doveri relativi all'ingresso e al soggiorno in Italia.
Nel caso di ingresso (per un periodo non superiore a 90 giorni) per motivi
di turismo, affari, gara sportiva, invito, il visto non deve essere
richiesto dai cittadini appartenenti ai seguenti Paesi:
(per maggiori dettagli si consiglia di visitare il sito
del Ministero degli Affari Esteri
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