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MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 10 settembre 2005
IL MINISTRO
DELL'INTERNO
Visto l'art. 14 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che individua le funzioni e i compiti
spettanti al Ministero dell'interno, fra i quali la tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, e la tutela dei diritti civili, ivi compresi
quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo;
Vista la dichiarazione sul dialogo interreligioso come fattore di coesione
sociale in Europa e come strumento di pace nell'area mediterranea, adottata
dai Ministri dell'interno dell'Unione europea e fatta propria dai Capi di
Stato e di Governo durante il Consiglio europeo di Bruxelles del 12 dicembre
2003, al termine del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea;
Vista la direttiva generale per l'attività amministrativa e per la gestione
relativa all'anno 2005, adottata con proprio decreto 18 febbraio 2005 ai
sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
che definisce le priorità politiche, gli obiettivi e i risultati attesi
dall'azione del Ministero dell'interno, in coerenza con il programma di
Governo;
Considerata la crescente interdipendenza, anche in ambito europeo, tra le
politiche di sicurezza, di garanzia dei diritti civili e sociali, di
integrazione nella prospettiva della coesione sociale;
Considerato che la presenza islamica in Italia, anche in relazione al
fenomeno migratorio, ha assunto particolare consistenza;
Considerata l'esigenza di promuovere un dialogo istituzionale con la
componente islamica, volto ad un armonico inserimento nella società nel
rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi della Repubblica;
Ravvisata l'opportunità di istituire per tali finalità presso il Ministero
dell'interno un organismo a carattere collegiale con funzioni consultive,
che approfondisca la conoscenza dell'Islam presente in Italia, con
particolare riferimento alle problematiche dell'integrazione, all'esercizio
dei diritti civili, ivi compresi quelli relativi alla libertà religiosa,
alla convivenza sicura e pacifica nell'ambito della società italiana;
Decreta:
Art. 1.
1. é istituita presso il
Ministero dell'interno la Consulta per l'Islam italiano, con funzioni
consultive del Ministro dell'interno, che la presiede.
2. La Consulta svolge i compiti di ricerca e approfondimento indicati dal
Ministro dell'interno, elaborando studi e formulando al Ministro
dell'interno pareri e proposte, al fine di favorire il dialogo istituzionale
con le comunità musulmane d'Italia, migliorare la conoscenza delle
problematiche di integrazione allo scopo di individuare le più adeguate
soluzioni per un armonico inserimento delle comunità stesse nella società
nazionale, nel rispetto della Costituzione e delle leggi della Repubblica.
Art. 2.
1. Il Ministro dell'interno
può chiamare a far parte della Consulta in qualità di componenti:
persone di cultura e religione islamica che, per la loro esperienza, possano
offrire qualificati apporti alla trattazione dei temi di interesse del
collegio, nella convinta adesione ai valori e principi dell'ordinamento
repubblicano;
studiosi ed esperti.
2. Partecipano alle sedute della Consulta, oltre ai componenti, il Capo di
Gabinetto del Ministero dell'interno, il Capo del Dipartimento per le
libertà civili e l'immigrazione, nonché i Consiglieri del Ministro e i
funzionari di volta in volta individuati in relazione agli argomenti
all'ordine del giorno.
3. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della Consulta, per la
trattazione di specifiche questioni, rappresentanti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri di volta in volta interessati.
Assiste alle sedute, e ne cura la verbalizzazione, un dirigente della
carriera prefettizia in servizio presso il Gabinetto del Ministro, al quale
é affidata la responsabilità della segreteria tecnica della Consulta.
4. Con successivo decreto si provvederà alla costituzione della Consulta e
alla conseguente individuazione nominativa dei componenti.
Art. 3.
1. Il presidente provvede
alla convocazione della Consulta ogni volta ne ravvisi la necessità e,
comunque, almeno tre volte l'anno, fissando il relativo ordine del giorno.
2. In relazione ai singoli argomenti da trattare, il presidente può
procedere ad audizioni ed invitare a tal fine persone che possano offrire un
contributo alla conoscenza dei temi trattati.
Art. 4.
1. L'attuazione del presente
decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto sarà inviato al controllo secondo le vigenti
disposizioni e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 10 settembre 2005
Il Ministro: Pisanu |